Art. 7.
(Modifica all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

          «4-bis. Per i veicoli di interesse storico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione è disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».